IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006,
recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 29;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri   dell'economia   e  delle  finanze,  per  l'attuazione  del
programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Limitazione  delle  strutture  di  supporto  per  comitati  ed  altri
            organismi del Ministero delle infrastrutture
  1.  I  comitati  e  gli organismi di seguito indicati, per tutte le
attivita'  di  segreteria  e  supporto al funzionamento, si avvalgono
direttamente   delle   competenti   strutture   delle   articolazioni
ministeriali  rispettivamente  indicate, con conseguente soppressione
di  ogni altrastruttura di supporto diversa da quelle cosi' indicate,
in  modo  da  conseguire  la  corrispondente  riduzione  della  spesa
complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento,
nonche'  la  eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e
funzionali:
    a) Commissioni    di    sorveglianza    sugli    archivi    delle
Amministrazioni   statali  di  cui  all'articolo 2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8 gennaio  2001,  n.  37,  che  per le
esigenze  di  supporto  fa capo direttamente ai competenti uffici del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo
del  territorio,  per il personale, ed i servizi generali - Direzione
generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
    b) Comitato  pari opportunita' di cui all'articolo 41 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8 maggio 1987, n. 266, che per le
esigenze  di  supporto  fa capo direttamente ai competenti uffici del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo
del  territorio,  per il personale, ed i servizi generali - Direzione
generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
    c) Commissione  interministeriale  di  cui  all'articolo 7  della
legge  23 dicembre  1972,  n.  920,  di  ratifica  della  convenzione
relativa  alla creazione dell'Istituto universitario europeo con sede
in  Firenze,  che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai
competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
    d) Commissione  per  Roma  Capitale,  di cui all'articolo 2 della
legge  15 dicembre  1990,  n. 396, che per le esigenze di supporto fa
capo  direttamente  ai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per le
infrastrutture  statali,  l'edilizia  e  la  regolazione  dei  lavori
pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali;
    e) Commissione  per  il  Giubileo  a  Roma  e  nel  Lazio  di cui
all'articolo 1,  commi 2  e 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.  551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  651,  che  per  le  esigenze  di supporto fa capo direttamente ai
competenti  uffici  del  Dipartimento  per le infrastrutture statali,
l'edilizia  e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale
per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
    f) Commissione  per  il  Giubileo  al di fuori del Lazio ai sensi
dell'articolo 2  della  legge  7  agosto  1997,  n.  270,  che per le
esigenze  di  supporto  fa capo direttamente ai competenti uffici del
Dipartimento   per   le   infrastrutture  statali,  l'edilizia  e  la
regolazione  dei  lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia
statale e gli interventi speciali;
    g) Comitato di sorveglianza del PON Trasporti Q.C.S. 2000/2006 di
cui  all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del  21 giugno  1999,  che  per  le  esigenze  di  supporto  fa  capo
direttamente   ai   competenti   uffici   del   Dipartimento  per  la
programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per
il  personale,  ed  i  servizi  generali  - Direzione generale per la
programmazione ed i programmi europei;
    h) Comitato  di  sorveglianza  del  Programma  Urban  II  di  cui
all'articolo 4  del  decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
19 luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  214 del
13 settembre  2000,  per  l'applicazione  delle norme del regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno 1999, che per le
esigenze  di  supporto  fa capo direttamente ai competenti uffici del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo
del  territorio,  per il personale, ed i servizi generali - Direzione
generale per la programmazione ed i programmi europei;
    i) Gruppo di Lavoro «Trasporti» istituito a supporto del Comitato
di  sorveglianza  del  quadro  comunitario di sostegno per le regioni
italiane  dell'obiettivo  1,  2000-2006,  punto  6.4.3 «Sorveglianza»
approvato  dalla  Commissione  europea con decisione n. C (2000) 2050
del  l° agosto  2000,  che  per  le  esigenze  di  supporto  fa  capo
direttamente   ai   competenti   uffici   del   Dipartimento  per  la
programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per
il  personale,  ed  i  servizi  generali  - Direzione generale per la
programmazione ed i programmi europei;
    l)   Commissione   ministeriale   per  la  revisione  dei  prezzi
contrattuali  degli  appalti di opere pubbliche di cui all'articolo 4
del  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre
1947,  n.  1501, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente
ai  competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali,
l'edilizia  e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale
per la regolazione dei lavori pubblici;
    m) Comitati   tecnico   amministrativi  di  cui  all'articolo 11,
comma 3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n.  184,  che  per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai
competenti  uffici  dei  corrispondenti  Provveditorati  regionali ed
interregionali per le opere pubbliche;
    n) Comitato  di  sovrintendenza  per la protezione del territorio
del   comune   di  Ravenna  dal  fenomeno  della  subsidenza  di  cui
all'articolo 2  della  legge  10 dicembre  1980,  n.  845, che per le
esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici del
Provveditorato  interregionale  per  le  opere pubbliche per l'Emilia
Romagna e le Marche;
    o) Commissioni  regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica  istituite  ai  sensi  dell'articolo 129  del regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 53 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, che per le esigenze di supporto
fanno  capo  direttamente  ai  competenti  uffici  dei corrispondenti
Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;
    p) Commissione  centrale  di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica  istituita  ai  sensi  dell'articolo 129  del regio decreto
28 aprile  1938, n. 1165 come modificato dall'articolo 53 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fa
capo  direttamente  ai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per le
infrastrutture  statali,  l'edilizia  e  la  regolazione  dei  lavori
pubblici  -  Direzione  generale  per  l'edilizia  residenziale  e le
politiche urbane ed abitative;
    q) Comitato  di  indirizzo,  coordinamento  e  controllo  per  la
salvaguardia  di  Venezia  e  della sua laguna, e relativo Ufficio di
piano,  di  cui  all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
che   per   le   esigenze   di   supporto  fanno  capo  direttamente,
rispettivamente,  ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Magistrato alle acque di Venezia;
    r) Comitato  paritetico  per  l'edilizia  penitenziaria,  di  cui
all'articolo 6  della  legge  12  dicembre  1971, n. 1133, che per le
esigenze  di  supporto  fa capo direttamente ai competenti uffici del
Dipartimento   per   le   infrastrutture  statali,  l'edilizia  e  la
regolazione  dei  lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia
statale e gli interventi speciali;
    s) Commissione    istituita    ai   sensi   dell'articolo 7   del
decreto-legge  8 maggio  1989, n. 166, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, che per le esigenze di supporto fa
capo  direttamente  ai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per le
infrastrutture  statali,  l'edilizia  e  la  regolazione  dei  lavori
pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali;
    t) Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 marzo  2003,  n.  136,  che  per le
esigenze  di  supporto  fa capo direttamente ai competenti uffici del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo
del  territorio,  del  personale  ed  i  servizi generali - Direzione
generale per le politiche di sviluppo del territorio;
    u) Nucleo  di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di  cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che per le
esigenze di supporto fa capo direttamente alla Segreteria tecnica del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo
del territorio, per il personale, ed i servizi generali;
    v) Commissione    permanente    per    le    gallerie,   prevista
dall'articolo 4  del  decreto  legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, ai
sensi  della  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29 aprile  2004,  relativa  ai  requisiti  minimi di
sicurezza  per  le gallerie della rete stradale transeuropea, che per
le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          file  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante:  «Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario e' il
          seguente:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi 4  e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,   tenuto   conto   di   quanto   previsto  dalla
          lettera a),  tutte  le controversie relative ai rapporti di
          lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          ancorche'    concernenti    in    via    incidentale   atti
          amministrativi  presupposti, ai fini della disapplicazione,
          prevedendo:  misure  organizzative  e  processuali anche di
          carattere  generale  atte a prevenire disfunzioni dovute al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 4,  sono  abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti   modificazioni  alle  disposizioni  dell'art.  2,
          comma 1,   della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421:  alla
          lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati»
          sono  soppresse;  alla lettera i) le parole: «prevedere che
          nei  limiti  di  cui  alla lettera h) la contrattazione sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato»; la
          lettera q)  e'  abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              - Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca:
          Disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 2006, n. 114.
              - Il  testo  dell'art.  29,  del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in  materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153 e
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248 e' il seguente:
              «Art.  29 (Contenimento  spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  al componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dal  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dal  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 gennaio  2001, n. 37, recante: Regolamento di
          semplificazione  dei procedimenti di costituzione e rinnovo
          delle  Commissioni  di  sorveglianza sugli archivi e per lo
          scarto  dei  documenti  degli  uffici  dello  Stato (n. 42,
          allegato  1,  della  legge  n.  50/1999).  Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55 e' il seguente:
              «Art.  2.  (Composizione e nomina delle Commissioni). -
          1.  Le  Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite
          presso  gli  uffici  centrali  delle  amministrazioni dello
          Stato     sono     composte:    da    due    rappresentanti
          dell'amministrazione  cui  gli  atti  appartengono,  da  un
          rappresentante  del  Ministero  per  i  beni e le attivita'
          culturali   designato   dal  sopraintendente  dell'Archivio
          centrale  dello  Stato,  da un rappresentante del Ministero
          dell'interno.
              2.   Le  Commissioni  di  sorveglianza  sugli  archivi,
          istituite  presso gli uffici periferici, nonche' presso gli
          uffici  giudiziari  di  cui  al  comma 2  dell'art. 1, sono
          composte:  da  due rappresentanti dell'ufficio al quale gli
          atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i
          beni  e  le attivita' culturali designato dal direttore del
          competente  archivio  di  Stato,  da  un rappresentante del
          Ministero dell'interno.
              3.  Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai
          dirigenti  generali o dai corrispondenti organi di vertice;
          le  Commissioni  di  cui  al  comma 2,  sono  nominate  dai
          dirigenti  preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli
          uffici  di  livello inferiore che operano nell'ambito della
          circoscrizione non inferiore a quella provinciale.».
              - Il  testo  dell'art.  41  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 maggio  1987,  n.  266, recante: Norme
          risultanti   dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del
          26 marzo  1  987  concernente  il  comparto  del  personale
          dipendente   dai   Ministeri,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11 luglio 1987, n. 160, supplemento ordinario e'
          il seguente:
              «Art.  41.  (Pari  opportunita).  -  1. Nell'intento di
          attivare  misure  e  meccanismi tesi a consentire una reale
          parita'  tra uomini e donne all'interno del comparto di cui
          all'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          5 marzo   1986,   n.   68,   saranno   definiti,   con   la
          contrattazione  decentrata  di  livello nazionale e di area
          territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici
          interventi  che  si concretizzino in vere e proprie «azioni
          positive» a favore delle lavoratrici.
              2.  Pertanto,  al  fine di consentire una reale parita'
          uomini-donne,  vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
          con  la  presenza  delle organizzazioni sindacali, appositi
          comitati  per  le  pari opportunita', che propongano misure
          adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
          relazionino  almeno  una  volta  all'anno, sulle condizioni
          oggettive  in  cui  si trovano le lavoratrici rispetto alle
          attribuzioni,  alle  mansioni, alla partecipazione ai corsi
          di  formazione  ed  aggiornamento,  ai  nuovi  ingressi, al
          rispetto   dell'applicazione   della   normativa   per   la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
          alla  promozione  di misure idonee a tutelarne la salute in
          relazione    alle   peculiarita'   psicofisiche   ed   alla
          prevedibilita'   di  rischi  specifici  per  le  donne  con
          particolare   attenzione  alle  situazioni  di  lavoro  che
          possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva».
              - Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1972, n.
          920  recante:  Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione
          relativa   alla  creazione  di  un  Istituto  universitario
          europeo,  firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato
          protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1973, n. 19,
          e' il seguente:
              «Art. 7. - I rappresentanti degli Stati contraenti ed i
          loro   consiglieri   che   partecipano  alle  riunioni  del
          Consiglio  superiore  dell'Istituto  godono, nell'esercizio
          delle  loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione
          o  in  provenienza  dai luoghi di attivita', dei privilegi,
          delle immunita' o delle agevolazioni seguenti:
                a) immunita'  da  arresto  personale  o da detenzione
          nonche'  da  sequestro dei loro bagagli personali, salvo in
          caso di delitto flagrante;
                b) immunita'  di  giurisdizione,  anche  dopo la fine
          della   loro  missione,  per  gli  atti  da  essi  compiuti
          nell'esercizio  delle loro funzioni ed entro i limiti delle
          loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;
                c) inviolabilita'   degli  incartamenti  e  documenti
          ufficiali;
                d) tutte  le  necessarie  agevolazioni amministrative
          d'uso,   segnatamente   in  materia  di  spostamento  e  di
          soggiorno.
              Le  disposizioni del presente articolo si applicano del
          pari   al   rappresentante   delle  Comunita'  europee  che
          partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.».
              - Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n.
          396,   recante:   «Interventi   per  Roma,  capitale  della
          Repubblica».    Pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
          27 dicembre 1990, n. 300, e' il seguente:
              «Art.  2  (Commissione  per  Roma  Capitale e programma
          degli  interventi  per  Roma  Capitale).  - 1. E' istituita
          presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          Dipartimento   per   i   problemi  delle  aree  urbane,  la
          Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del
          Consiglio  dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per
          i  problemi  delle aree urbane, e composta dai Ministri dei
          lavori  pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni
          culturali e ambientali, dal presidente della regione Lazio,
          dal  presidente  della  provincia  di  Roma, dal sindaco di
          Roma.
              2. Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia
          di  Roma,  le  amministrazioni,  gli  enti  ed  i  soggetti
          pubblici  e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a
          comunicare  alla  Commissione  per  Roma Capitale di cui al
          comma 1  ed  al  comune di Roma, gli interventi in corso di
          realizzazione, nonche' gli interventi di competenza propria
          o  ad  essi  delegata  connessi  con  gli  obiettivi di cui
          all'art. 1.
              3.   Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art.  1,  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge il sindaco di Roma propone al
          consiglio   comunale  il  programma  degli  interventi.  Il
          consiglio  comunale,  entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, adotta il programma
          degli  interventi  e lo trasmette alla Commissione per Roma
          Capitale.
              4.  La  Commissione  per  Roma Capitale, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  programma  degli
          interventi,   sentiti   i   Presidenti   del  Senato  della
          Repubblica  e  della Camera dei deputati ove siano previste
          localizzazioni   delle   sedi   del   Parlamento,   procede
          all'armonizzazione  delle  proposte acquisite ed approva il
          programma  degli  interventi  per Roma Capitale. In caso di
          modificazione   del   programma   adottato   dal  consiglio
          comunale,  la  Commissione  per  Roma Capitale lo trasmette
          alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che
          possono  esprimere  osservazioni  entro i successivi trenta
          giorni,  trascorso  tale  termine  la  Commissione per Roma
          Capitale  approva il programma e provvede alla ripartizione
          per settori delle risorse disponibili.
              5.  In  caso di mancanza della deliberazione consiliare
          di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  assegna  al consiglio comunale un
          ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida
          alla  Commissione  per  Roma  Capitale  l'elaborazione  del
          programma  di interventi. In questo caso la Commissione per
          Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di
          interventi   e   lo  trasmette  alla  regione  Lazio,  alla
          provincia  e  al  comune  di Roma, che possono esprimere le
          proprie  osservazioni  entro  i  successivi  trenta giorni.
          Trascorso  tale  termine  la  Commissione per Roma Capitale
          approva  il  programma  e  provvede  alla  ripartizione per
          settori delle risorse disponibili.
              6.  La  delibera  del  consiglio  comunale  di  Roma di
          rigetto  del  programma  comunque  adottato,  ai  sensi dei
          commi 4  e  5,  dalla  Commissione  per  Roma  Capitale, ha
          effetto   preclusivo   per  l'attivazione  delle  procedure
          straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.
              7.   Il   programma   adottato   all'unanimita'   dalla
          Commissione  per Roma Capitale e' approvato con decreto del
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri.  Salvo  quanto
          disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza
          il  provvedimento  e'  adottato  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro per i
          problemi delle aree urbane.
              8.  Per  l'integrazione  e le modifiche del programma o
          per la presentazione di successivi programmi nonche' per la
          ripartizione  degli  ulteriori  stanziamenti disponibili si
          applicano  le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
          e 7.
              9.  Ai  fini  della  presente  legge,  con  decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  i problemi delle aree urbane di concerto con
          il  Ministro  delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono
          definite  le  modalita'  per  la  sdemanializzazione  e  la
          cessione  dei  beni  pubblici  siti nell'area metropolitana
          romana,   ai   fini   della   loro   riutilizzazione,   per
          l'accertamento  delle  eventuali entrate derivanti e per la
          destinazione  dell'eventuale  corrispettivo  alla copertura
          delle  spese  connesse alla rilocalizzazione entro i limiti
          delle effettive entrate accertate.».
              -   Il   testo   dell'art.   1,  commi 2  e  2-bis  del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  551, recante: «Misure
          urgenti  per il Grande Giubileo del 2000», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre  1996, n. 249 e convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e'
          il seguente:
              «2.  La  commissione  di cui all'art. 2, comma 1, della
          legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, sulla base delle
          proposte   pervenute   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate,  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  il  piano degli interventi
          concernenti  la  citta'  di Roma e le altre localita' della
          provincia  di  Roma  e  della  regione  Lazio  direttamente
          interessate  al  Giubileo. Il piano e' adottato con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Il piano puo'
          essere   modificato   e  integrato  anche  sulla  base  dei
          risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8».
              2-bis.  Per  le  questioni di specifico interesse delle
          rispettive   province,   i  presidenti  delle  province  di
          Frosinone,  Latina,  Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei
          comuni   interessati,   integrano  la  commissione  di  cui
          all'art.  2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
          senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».
              -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n.
          270,   recante:   «Piano   degli  interventi  di  interesse
          nazionale  relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in
          localita' al di fuori del Lazio», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 1997, n. 187, e' il seguente:
              «Art.  2 (Modalita'  di  redazione del piano). - 1. Per
          l'attuazione  della  presente legge e' istituita, presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, una Commissione,
          nominata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,   composta   dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  che  la  presiede,  e  da nove membri designati,
          rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          dai  Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni
          culturali   e   ambientali,   dell'ambiente,  dal  Ministro
          delegato  per il turismo, dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia
          (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
          La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il
          funzionamento della Commissione.
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          delegare   la  presidenza  della  Commissione  al  Ministro
          delegato per le aree urbane.
              3.  Lo svolgimento dell'attivita' della Commissione non
          comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
              4.   Ai   fini  dell'istruttoria  degli  interventi  da
          inserire  nel piano di cui all'art. 1, il Ministro delegato
          per  le  aree  urbane,  con  proprio decreto, emanato entro
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  previa  trasmissione  del relativo schema
          alle  competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, fissa i criteri
          cui  dovra'  attenersi la Commissione nella selezione delle
          richieste.  Nella definizione dei criteri, il Ministro, per
          quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare
          riguardo  alla  ricettivita'  a  basso costo o in comunita'
          religiose, da' priorita' al recupero degli stabili dismessi
          o     sottoutilizzati,     specie     se    di    interesse
          storico-artistico,  qualora  possano essere successivamente
          utilizzati come pubblici servizi.
              5.  I  soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a),
          presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data
          di  emanazione  del  decreto di cui al comma 4 del presente
          articolo,  richiesta di inserimento nel piano di interventi
          rientranti  nell'ambito  dei  settori  di  cui  all'art. 1,
          comma 3.
              6.  Le  domande  di cui al comma 5 devono specificare i
          termini  tecnico-amministrativi  per la realizzazione delle
          opere,   il   piano  economico-finanziario,  l'entita'  del
          finanziamento   richiesto,  le  eventuali  altre  fonti  di
          finanziamento,   l'utilizzo   delle  opere  successivamente
          all'evento  giubilare.  Esse devono altresi' documentare la
          coerenza   dell'intervento   proposto   con  un  itinerario
          storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
              7.  Qualora  gli interventi per i quali e' richiesto il
          finanziamento   riguardino   beni   culturali,  i  soggetti
          interessati,  entro  trenta giorni dalla data di emanazione
          del  decreto  di  cui  al  comma 4,  presentano la relativa
          richiesta  alla  Commissione e al Soprintendente competente
          per  territorio,  il  quale, entro venti giorni, esprime le
          proprie  valutazioni.  Trascorso tale termine il parere del
          Soprintendente si intende reso in senso favorevole.
              8.  Per  le  operazioni  relative  alla ricostruzione e
          rimessa  in  pristino  del  Duomo  e  del  Palazzo Reale di
          Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997,
          il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad utilizzare, nella
          misura  massima  di lire 100 miliardi, le risorse derivanti
          dall'accensione dei mutui di cui all'art. 3, comma 1.
              9.  Le richieste di inserimento nel piano relative agli
          interventi  di  cui  all'art.  1, comma 6, sono presentate,
          entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di
          cui  al  comma 4,  alla  Commissione e, contestualmente, al
          comune  nel  cui territorio e' localizzato l'intervento. Il
          comune  puo' trasmettere alla Commissione il proprio parere
          sull'intervento    oggetto    della    richiesta.   Qualora
          l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta
          e'   presentata  anche  al  Soprintendente  competente  per
          territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al
          comma 7 del presente articolo.
              10.  Le  richieste di cui al comma 9 devono documentare
          la  coerenza  dell'intervento  proposto  con  un itinerario
          storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
              11  .  Nei  sessanta  giorni  successivi  alla  data di
          scadenza  del termine per la presentazione delle richieste,
          la  Commissione  procede alla definizione della proposta di
          piano,  che  e'  approvato  nei successivi dieci giorni dal
          Presidente  del Consiglio dei Ministri secondo le modalita'
          di cui all'art. 1, comma 1.
              12.  Per  l'espletamento delle attivita' previste dalla
          presente  legge  il Ministro delegato per le aree urbane si
          avvale   dell'Ufficio   di   cui  all'art.  5  della  legge
          15 dicembre  1990,  n. 396, che viene all'uopo integrato di
          quindici unita', di cui due dirigenti, secondo le modalita'
          e  i criteri di cui al citato art. 5 e che viene denominato
          Ufficio  per  Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo
          provvedimento  il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede
          alla riorganizzazione della struttura.
              13.  Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il
          monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando
          la  percentuale  delle  risorse che deve essere destinata a
          tale attivita'.
              14.  Il  Ministro delegato per le aree urbane riferisce
          ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli
          interventi di cui alla presente legge.».
              -  Il  regolamento  (CE)  21 giugno  1999, n. 1260/1999
          concernente:    «Regolamento    del    Consiglio    recante
          disposizioni  generali sui Fondi strutturali» e' pubblicato
          nella G.U.C.E. n. L161 del 26 giugno 1999.
              -  Il  decreto  ministeriale  19 luglio  2000, recante:
          «Programmi   di   iniziativa   comunitaria  concernenti  la
          rivitalizzazione  economica  e sociale delle citta' e delle
          zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano
          sostenibile  -  URBAN  II»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 2000, n. 214, supplemento ordinario.
              - La decisione della Commissione europea notificata con
          il   numero   C  (2000)  2050  del  1° agosto  2000,  reca:
          approvazione  del  quadro  comunitario  di sostegno per gli
          interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate
          dall'obiettivo  1  e  cioe'  la Basilicata, la Calabria, la
          Campania,  la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e il Molise
          che   beneficia   del   sostegno   transitorio   a   titolo
          dell'obiettivo  1 in Italia ed e' pubblicata nella G.U.C.E.
          15 luglio 2002, n. L 186.
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio  dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, recante:
          «Nuove   disposizioni   per   la   revisione   dei   prezzi
          contrattuali  degli appalti di opere pubbliche», pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   10 gennaio  1948,  n.  7,  e
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950,
          n. 329, e' il seguente:
              «Art.  4.  - Contro  le  determinazioni con le quali la
          amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in
          aumento  o  dispone  la revisione in diminuzione e' ammesso
          ricorso a norma degli articoli seguenti.
              A  dare  parere  sui  ricorsi  e'  istituita  presso il
          Ministero  dei  lavori pubblici una Commissione della quale
          fanno parte:
                a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o
          un consigliere di Stato, come presidente;
                b) un consigliere della Corte dei conti;
                c) un  rappresentante  dell'Avvocatura generale dello
          Stato;
                d) quattro ispettori generali del Genio civile;
                e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste;
                f) un  rappresentante  del Ministero dell'industria e
          del commercio;
                g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale;
                h) il  funzionario  del Ministero dei lavori pubblici
          preposto  all'ufficio  dei  contratti e dell'albo nazionale
          degli appaltatori di opere pubbliche;
                i) un  rappresentante della Ragioneria generale dello
          Stato;
                l) due  rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          fra  appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  d'intesa  con quello dell'industria e
          del commercio;
                m) un  rappresentante  delle organizzazioni sindacali
          fra  operai  edili,  designato  dal  Ministero del lavoro e
          della    previdenza   sociale,   sentita   l'organizzazione
          sindacale piu' rappresentativa a carattere nazionale;
                n) un  rappresentante del servizio che ha la gestione
          dell'appalto     o     della     concessione,    incaricato
          dell'amministrazione statale competente o un rappresentante
          dell'ente  pubblico  non  statale  interessato, a norma del
          terzo comma del successivo art. 7.
              Le  decisioni  sono valide se prese con l'intervento di
          meta'  dei  componenti.  In caso di parita' di voti prevale
          quello del presidente
              Le   funzioni   di  segreteria  sono  disimpegnate  dal
          personale  dell'ufficio  contratti del Ministero dei lavori
          pubblici,  al  quale  possono essere aggregati un ingegnere
          del   Genio  civile  ad  un  funzionario  della  Ragioneria
          generale dello Stato.
              Le  spese  per  il funzionamento della Commissione sono
          anticipate  dai  ricorrenti, i quali versano in un apposito
          capitolo  di  entrata,  all'uopo  istituito,  le  somme che
          saranno  determinate  dal  presidente  della Commissione in
          rapporto  all'entita'  dei  compensi richiesti. Dette somme
          sono  riassegnate, con decreti del Ministero del tesoro, ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dei lavori pubblici.
              La  Commissione,  in  relazione  all'esito del ricorso,
          stabilira'  se  le spese suddette, debbano essere poste, in
          tutto   o   in   parte,   a   carico   del   ricorrente   o
          dell'amministrazione.
              Le  erogazioni  sono  disposte  con assegni vistati dal
          capo  della  Ragioneria  centrale  del Ministero dei lavori
          pubblici.
              Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici, di concerto con
          quello per il tesoro, stabilira' con suo decreto i compensi
          da  corrispondersi  al  presidente  e  ai  componenti della
          Commissione nonche' ai funzionari di segreteria.».
              -  Il  testo  dell'art.  11,  comma 3  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante:
          «Riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
          2004, n. 174, e' il seguente:
              «Art.  3.  -  Presso ciascun Settore infrastrutture del
          SIIT  e'  istituito  il comitato tecnico amministrativo, di
          seguito  definito  Comitato. Il Comitato e' costituito, per
          la  durata  di  un  triennio,  con  decreto ministeriale da
          adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto:
                a) direttore  del settore infrastrutture del SIIT con
          funzioni di presidente;
                b) dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
          generale del settore infrastrutture;
                c) un avvocato dello Stato designato dalle avvocature
          distrettuali  rientranti  nella competenza territoriale del
          SIIT;
                d) un  rappresentante  della  Ragioneria  provinciale
          dello Stato;
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                f) un  rappresentante  del  Ministero dell'economia e
          delle finanze;
                g) un  rappresentante  del  Ministero delle politiche
          agricole e forestali;
                h) un rappresentante del Ministero della salute;
                i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
                j) un  rappresentante  del  Ministero per i beni e le
          attivita' culturali.».
              - Il testo dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1980, n.
          845,  recante:  «Protezione  del  territorio  del comune di
          Ravenna  dal  fenomeno  della subsidenza», pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   16 dicembre  1980,  n.  343,  e'  il
          seguente:
                «Art.  2. -  Per i fini di cui al precedente articolo
          il  Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione dei
          piano generale di interventi organici per la costruzione di
          acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e
          degli  abitati,  di  opere  di  interesse  del comprensorio
          agricolo,  di  strade  e  di manufatti al loro servizio, di
          opere   di  risanamento  e  consolidamento  del  patrimonio
          edilizio  demaniale,  di  opere di rialzo e sistemazione di
          banchine  ed  aree  portuali  di  uso pubblico, di opere di
          risanamento  e  consolidamento  di  immobili  di  interesse
          storico,  artistico,  monumentale,  nonche'  di quant'altro
          sara' programmato ai sensi della presente legge.
              Gli  interventi  sono  attuati  secondo  competenza dal
          Ministero  dei  lavoro  pubblici, d'intesa con il Ministero
          della   marina   mercantile   per  le  opere  di  rialzo  e
          sistemazione  di  banchine  ed aree portuali, dai Ministeri
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  dei beni culturali,
          dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli
          altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed
          alla regolamentazione delle acque.
              Il piano degli interventi per le opere di interesse del
          comprensorio agricolo del Ravennate da attuare ai sensi del
          primo  comma,  nonche' per il ripristino delle officiosita'
          delle  chiuse  demaniali  "S.  Bartolo",  "Rasponi"  e  "S.
          Marco",  e'  predisposto  dalla  regione Emilia-Romagna, di
          intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
              E'  istituito un comitato di sovrintendenza col compito
          di   predisporre  ed  approvare  il  piano  generale  degli
          interventi.
              Il comitato e' cosi' composto:
                dal    provveditore    alle   opere   pubbliche   per
          l'Emilia-Romagna, che lo presiede;
                dall'ingegnere  capo  del  Genio  civile per le opere
          marittime di Ravenna;
                dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza
          del Ministero della marina mercantile;
                da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste;
                dal  soprintendente  ai  monumenti per le province di
          Ravenna,  Forli',  Ferrara  in rappresentanza del Ministero
          dei beni culturali;
                da  tre  rappresentanti della regione Emilia-Romagna,
          dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;
                da tre rappresentanti del comune di Ravenna.
              Gli  studi,  le  indagini  e  i  rilevamenti nonche' la
          progettazione  e la realizzazione delle opere sono di norma
          eseguiti  dagli  enti ed uffici competenti e possono essere
          affidati  in  concessione  ad  enti  pubblici, ad imprese o
          gruppi di imprese specializzate.
              In  caso  di  inerzia di uno o piu' degli enti preposti
          all'attuazione   degli   interventi   previsti   nel  piano
          generale,  il  Ministero  dei lavori pubblici puo' invitare
          gli  enti  stessi  a  provvedere  entro un congruo termine,
          decorso  il quale, all'attuazione degli interventi provvede
          il  Ministero  dei  lavori  pubblici stesso, direttamente o
          attraverso affidamento in concessione.
              Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente legge, alle
          sedute   del  comitato  tecnico  amministrativo  presso  il
          provveditorato   regionale   alle   opere   pubbliche   per
          l'Emilia-Romagna  partecipano,  con  voto deliberativo, due
          rappresentanti  designati dalla regione Emilia-Romagna, due
          rappresentanti   designati   dal   comune  di  Ravenna,  un
          rappresentante   del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  un  rappresentante  del  Ministero  della  marina
          mercantile,   un  rappresentante  del  Ministero  dei  beni
          culturali.».
              - Il  testo  dell'art.  129 del regio decreto 28 aprile
          1938, n. 1165, recante: «Approvazione del testo unico delle
          disposizioni    sull'edilizia   popolare   ed   economica»,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 5 agosto 1938, n. 177:
              «Art. 129. - Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
          istituita  una  Commissione  di  vigilanza  per  l'edilizia
          popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro.
              Debbono comunque far parte della Commissione:
                a) il  direttore generale dell'edilizia e delle opere
          igieniche  e  il direttore capo della divisione per le case
          popolari   ed   economiche   ovvero  un  funzionario  della
          divisione  stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori
          pubblici;
                b) il  direttore  generale  della  Cassa  depositi  e
          prestiti;
                c) un   magistrato   dell'ordine  giudiziario  ed  un
          funzionario  dell'Avvocatura  dello Stato, aventi grado non
          inferiore al 5°;
                d) due componenti della magistratura del Consiglio di
          Stato;
                e) un  funzionario  da designarsi dal Ministero delle
          finanze.
              Il  Ministro provvede con suo decreto alla composizione
          della segreteria.
              La  Commissione,  per  l'adempimento  dei suoi compiti,
          funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente
          o da uno dei componenti da lui delegato.
              Il  Ministro  con  suo  decreto determina, a datare dal
          28 ottobre  e per la durata di un triennio, la composizione
          della  Commissione e delle sue Sezioni le quali non possono
          subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali
          sostituzioni  rese  indispensabili  da circostanze di forza
          maggiore.».
              - Il testo dell'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n.
          798,  recante:  «Nuovi  interventi  per  la salvaguardia di
          Venezia»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
          1984, n. 332, e' il seguente:
              «Art.  4.  -  E'  istituito  un Comitato costituito dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal
          Ministro  dei  lavori  pubblici, che puo' essere delegato a
          presiederlo,   dal   Ministro   per  i  beni  culturali  ed
          ambientali,  dal  Ministro  della  marina  mercantile,  dal
          Ministro  per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento
          delle  iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
          dal  presidente  della  giunta  regionale  del  Veneto, dai
          sindaci  dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;
          nonche'  da  due  rappresentanti dei restanti comuni di cui
          all'art.  2,  ultimo  comma, della legge 16 aprile 1973, n.
          171, designati dai sindaci con voto limitato.
              Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato
          alle  acque,  che  assicura,  altresi',  con  le  strutture
          dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
              Al  Comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento
          ed  il controllo per l'attuazione degli interventi previsti
          dalla  presente  legge. Esso esprime suggerimenti circa una
          eventuale    diversa    ripartizione   dello   stanziamento
          complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
          connesse   con   l'attuazione   dei  singoli  programmi  di
          intervento.
              Il  Comitato  trasmette  al  Parlamento,  alla  data di
          presentazione   del   disegno   di   legge   relativo  alle
          disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale dello
          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi.».
              - Il testo dell'art. 6 della legge 12 dicembre 1971, n.
          1133, recante: «Finanziamento per l'edilizia degli istituti
          di  prevenzione  e  di  pena»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 gennaio 1972, n. 1, e' il seguente:
               «Art. 6. - Per l'acquisizione degli immobili necessari
          alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente
          legge,   si   applicano   le  norme  previste  dalla  legge
          30 ottobre 1971, n. 865.
              La  scelta  delle aree non conforme alle previsioni del
          piano  regolatore generale o del programma di fabbricazione
          approvati  o  adottati  e'  disposta  con deliberazione del
          consiglio   comunale,  previo  parere  di  una  commissione
          composta  dal  procuratore generale della Repubblica presso
          la  corte  d'appello,  da  un  funzionario del Ministero di
          grazia  e  giustizia,  appartenente alla Direzione generale
          degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario
          del Ministero dei lavori pubblici.
              Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
          richiesta  del  Ministero dei lavori pubblici, costituisce,
          in  deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore
          generale  od  al  programma  di fabbricazione a norma della
          legge  17 agosto  1942, n. 1150, e successive modificazioni
          ed integrazioni.».
              - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 maggio 1989,
          n.  166,  recante: «Interventi urgenti per il risanamento e
          lo  sviluppo  della  citta' di Reggio Calabria», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, e' il
          seguente:
              «Art.  7.  -  1.  Il Ministro per i problemi delle aree
          urbane, puo' avvalersi di organi e di uffici della pubblica
          amministrazione  e  di  enti  pubblici anche locali, e puo'
          stipulare  apposite  convenzioni  con  societa' di servizi,
          anche  ai  fini dell'attivita' di progettazione, supporto e
          consulenza delle amministrazioni locali.
              2.  Il  Ministro  per  i  problemi delle aree urbane si
          avvale   di  una  commissione,  nominata  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei
          membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e
          delle   altre   amministrazioni   pubbliche   collocato  in
          posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle
          aree  urbane  per  tutta  la  durata dell'incarico. Possono
          essere  chiamati  a far parte della commissione in qualita'
          di   esperti   anche   soggetti   estranei   alla  pubblica
          amministrazione in numero non superiore a tre unita'.
              3.  Al personale chiamato a far parte della commissione
          di   cui  al  comma 2  sara'  corrisposto  un  compenso  da
          stabilirsi  con  decreto  del Ministro per i problemi delle
          aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.».
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 marzo  2003,  n.  136, recante: «Regolamento
          concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento
          del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16 giugno  2003,  n. 137, e' il
          seguente:
              «Art. 8 (Consulta degli iscritti). - 1. E' istituita la
          consulta   degli   iscritti   con   funzioni  consultive  e
          propositive   relativamente   a  questioni  di  prioritario
          interesse  per  gli  iscritti  di cui all'art. 13, comma 1;
          dura  in  carica  cinque  anni  e  risiede  presso  la sede
          centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
              2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti
          nella consulta ed approvano un proprio regolamento.
              3.  La consulta viene convocata almeno una volta l'anno
          dal  direttore  generale  del  RID, nonche' su richiesta di
          almeno  la  meta' dei componenti la consulta medesima nella
          quale  sono  specificati  gli argomenti da porre all'ordine
          del  giorno.  I  pareri  della  consulta sono trasmessi dal
          direttore  generale  al consiglio di amministrazione, anche
          per  le  determinazioni  di sua competenza, da adottarsi ai
          sensi del comma 8.
              4. La consulta e' costituita da:
                a) cinque    rappresentanti    degli   iscritti   che
          eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
                b) tre  rappresentanti degli iscritti che eserciscono
          serbatoi ad uso irriguo;
                c) tre  rappresentanti degli iscritti che eserciscono
          serbatoi ad uso potabile;
                d) un  rappresentante  degli iscritti che eserciscono
          serbatoi  adibiti  ad  altro  uso.  Ai  fini della predetta
          costituzione,  per  i  serbatoi  ad  uso  promiscuo  si  fa
          riferimento all'uso prevalente.
              5 . Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di
          prioritario interesse le questioni relative alle materie di
          cui  all'art. 4, comma 5, lettere d), prima parte, f) e g).
          L'acquisizione  del  parere della consulta avviene altresi'
          sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art.
          12, comma 1, lettera c).
              6.   La   consulta   elegge  tra  i  propri  membri  il
          coordinatore.
              7.  Alle  riunioni partecipa, senza diritto di voto, il
          direttore  generale  del  RID,  o  un  suo  delegato;  puo'
          altresi'  parteciparvi  un membro del collegio dei revisori
          dei conti.
              8.  La  consulta  esprime  i pareri entro il termine di
          trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  relativa
          documentazione  trasmessa a cura del direttore generale del
          RID.  In  caso  di  mancata espressione dei pareri entro il
          predetto  termine,  il  consiglio di amministrazione adotta
          comunque le relative determinazioni.
              9.  Le  spese  per  la partecipazione alle sedute della
          consulta non possono far carico al bilancio del RID.».
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
          144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per  il  riordino  degli enti previdenziali»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  1  (Costituzione  di unita' tecniche di supporto
          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio
          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
          dare   maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo  di
          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le
          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di
          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di
          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e
          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata
          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in
          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed
          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a
          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare
          riferimento per:
                a) l'assistenza  e il supporto tecnico per le fasi di
          programmazione,  formulazione e valutazione di documenti di
          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di
          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo
          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica
          degli investimenti pubblici;
                b) la  gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
          comma 5,  da  realizzare  congiuntamente  con gli uffici di
          statistica delle rispettive amministrazioni;
                c) l'attivita'  volta  alla graduale estensione delle
          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei
          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,
          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,
          monitoraggio e verifica.
              3.  Le  attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate
          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,
          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni
          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche
          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un
          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse
          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei.
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche
          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3.
              5.  E'  istituito  presso il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici"  (MIP), con il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con
          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i
          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di
          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale
          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di
          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,
          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito
          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema
          informativo   integrato   dei  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli
          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed
          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              6.   Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da  essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria della
          pubblica   amministrazione",  di  cui  alla  direttiva  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto    1995,    n.    341,   alla   sezione   centrale
          dell'osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle
          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali
          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al
          Parlamento.
              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, ivi
          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'
          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del
          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno
          2000.
              8  .  All'onere  derivante dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari
          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali
          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al
          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in sistemi
          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti
          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di
          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.
          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione
          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della
          programmazione  delle  politiche  di  sviluppo  di  cui  al
          comma 1.  Sono  fatte  salve le competenze in materia delle
          regioni,  delle  province autonome di Trento e di Bolzano e
          degli enti locali.».
              - Il   testo   dell'art.   4  del  decreto  legislativo
          5 ottobre   2006,   n.   264,  recante:  «Attuazione  della
          direttiva  2004/54/CEE  in  materia  di  sicurezza  per  le
          gallerie  della  rete  stradale  transeuropea»,  pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   9 ottobre   2006,   n.  235,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie). - 1 .
          Le  funzioni  di  autorita'  amministrativa  previste nella
          direttiva  2004/54/CE  per  tutte le gallerie situate sulla
          rete  transeuropea  ricadente nel territorio nazionale sono
          esercitate  dalla Commissione istituita presso il Consiglio
          superiore dei lavori pubblici.
              2.  La  Commissione  e'  composta  dal presidente della
          sezione  competente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,   che  la  presiede,  da  un  rappresentante  del
          Ministero  delle  infrastrutture designato dal Ministro, da
          un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal
          Ministro,  da  un rappresentante del Ministero dell'interno
          designato   dal   Ministro,   da   un   rappresentante  del
          Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del
          Consiglio  superiore dei lavori pubblici. La Commissione e'
          nominata  con  provvedimento  del  presidente del Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  e  dura in carica quattro
          anni.
              3  .  La  Commissione assicura il rispetto da parte dei
          gestori  di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria,
          emanando,  ove  necessario, disposizioni volte a garantirne
          l'osservanza.
              4.  Per  i  trafori internazionali ricadenti nella rete
          transeuropea,  tali  funzioni  sono  svolte  dalle relative
          Commissioni  intergovernative  che  si  avvalgono anche dei
          comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso
          in  cui  esistano due autorita' amministrative distinte, le
          decisioni   di   ciascuna  di  esse,  nell'esercizio  delle
          rispettive   competenze  e  responsabilita'  relative  alla
          sicurezza  della  galleria,  sono  adottate  previo accordo
          dell'altra autorita'.
              5.  La  Commissione approva i progetti per l'attuazione
          delle misure di sicurezza di cui all'art. 3 predisposti dal
          gestore   della  galleria  ed  effettua  le  ispezioni,  le
          valutazioni ed i collaudi di cui all'art. 11.
              6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle
          gallerie  non aperte al traffico alla data di pubblicazione
          del   presente   decreto,   secondo  le  modalita'  fissate
          nell'allegato 4.
              7.  La  Commissione  garantisce che il gestore svolga i
          seguenti compiti:
                a) effettuazione su base periodica delle prove, delle
          verifiche  e dei controlli delle gallerie ed individuazione
          dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;
                b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi,
          inclusi  i  piani  di  intervento in caso di emergenza, per
          fornire  formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto
          intervento;
                c) definizione   delle   procedure  per  la  chiusura
          immediata di una galleria in caso di emergenza;
                d)  attuazione delle misure previste per la riduzione
          dei rischi.
              8.  La Commissione individua le gallerie che presentano
          caratteristiche  speciali  e per le quali occorre prevedere
          misure   di  sicurezza  integrative  o  un  equipaggiamento
          complementare.
              9.  La  Commissione  provvede  inoltre  a  valutare gli
          aggiornamenti  e le eventuali proposte di nuove metodologie
          di  analisi  di rischio, nonche' gli ulteriori requisiti di
          sicurezza,   in   coerenza   con  le  prescrizioni  dettate
          dall'allegato 2.
              10.   La   Commissione   puo'   sospendere  o  limitare
          l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non
          sono  rispettati  e specifica le condizioni per ristabilire
          le  situazioni  di  traffico  normali.  Tale provvedimento,
          qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico,
          sara'  adottato  d'intesa  con  gli  uffici territoriali di
          Governo  competenti  e  dovra'  anche  indicare  i percorsi
          alternativi.
              11.   La  Commissione  si  avvale  delle  competenze  e
          dell'organizzazione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, con oneri a carico dei gestori.».